Art. 1.
(Tutela della famiglia e della sua funzione sociale).

      1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione, riconosce i diritti fondamentali della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio.

      2. Attengono alla funzione sociale della famiglia i compiti di procreazione, mantenimento, educazione, sviluppo della persona, istruzione e assistenza dei figli e di solidarietà tra le generazioni.

      3. La Repubblica promuove l'attuazione dei diritti fondamentali della famiglia, ne agevola la costituzione anche con misure economiche e altre provvidenze, a protezione della maternità e della paternità, dell'infanzia e della gioventù, e ne tutela la dignità e l'immagine in conformità alle norme della presente legge.